Modello 231
Modello ex D.Lgs.231/2001
E' attivo presso la Società il modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs.231/2001.
Infatti, VARESE RISORSE S.p.A.– sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine propria e della società controllante (ASPEM S.p.A), nonché della propria controllante finale in via indiretta, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del Modello.
Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante
Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D.Lgs.231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art.11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art.5, comma 1, del D.Lgs.231/2001).
La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell’individuo che ha commesso il reato.
L’articolo 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:
- l’organo sociale e/o dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo di controllo (OdV) dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso i Reati e gli Illeciti abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.
Il D.Lgs. 231/2001 coinvolge nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che ne abbiano tratto un vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
